Condizioni commerciali generali 1. Linee generali Le presenti condizioni valgono per qualsiasi commessa nelle transazioni commerciali con aziende (§ 14 BGB *codice civile tedesco*). Hanno la priorità gli accordi contrattuali individuali. Sono espressamente revocate le condizioni di acquisto del committente. 2. Offerte 2.1 Le nostre offerte e i nostri preventivi di spesa sono non vincolanti e acquistano efficacia solo quando l‘ordine sia stato da noi confermato per iscritto. 2.2 I documenti che corredano l‘offerta come illustrazioni, disegni, dati relativi al peso e alle dimensioni sono determinanti soltanto in misura approssimativa, laddove non siano espressamente contrassegnati come vincolanti. Ci riserviamo il diritto di proprietà e d’autore su preventivi di spesa, disegni e altra documentazione; detti documenti non dovranno essere resi accessibili a terzi. 3. Fornitura 3.1 Per l’entità della fornitura fa fede la nostra conferma d’ordine scritta. Gli accessori facenti parte della fornitura sono segnalati nella nostra documentazione di vendita e/o nelle nostre offerte. Con riserva di scostamenti dovuti a variazioni dei modelli. 3.2 I resi di merce senza obbligo di accettazione del reso da parte nostra potranno avere luogo soltanto con il nostro esplicito consenso. Le spedizioni dei resi dovranno in questo senso essere fatte sempre in porto franco e comporteranno un addebito di Euro 20,00 per la gestione e l’inserimento a magazzino. Al committente resta riservato il diritto di dimostrare in modo documentabile una spesa inferiore. Sono esclusi i resi di componenti elettrici/elettronici. 3.3 Le merci da noi fornite potranno essere esportate, direttamente o indirettamente, solo con il nostro consenso scritto. In caso di violazione di questa disposizione avremo diritto al risarcimento danni. 4. Tempi di consegna 4.1 I tempi di consegna, così come indicati nelle nostre offerte e/o conferme d’ordine, sono sempre non vincolanti e decorrono dall‘invio della conferma d‘ordine, non prima tuttavia che il committente abbia prodotto i documenti, i permessi e le autorizzazioni che il cliente medesimo è tenuto a procurarsi, nè prima dell‘avvenuto ricevimento di un acconto pattuito. Sono escluse richieste di risarcimento danni per il superamento di tempi di consegna non vincolanti. Ciò non vale qualora venga da parte nostra confermata, per iscritto, una data di consegna vincolante, per un giorno stabilito. 4.2 Qualora il mancato rispetto di un termine di consegna non vincolante ovvero di una data di consegna vincolante sia da ricondurre a causa di forza maggiore, per es. a mobilitazione, guerra, sommossa o a eventi analoghi, per es. sciopero, serrata, ecc., i tempi di consegna e/o la data di consegna subiranno una proroga adeguata. 5. Passaggio del rischio 5.1 Il rischio passa al committente con la spedizione da parte nostra, anche qualora avvengano consegne parziali o qualora noi ci siamo fatti carico anche di altre prestazioni, per es. dei costi di spedizione o del trasporto. 5.2 Se la consegna subisce ritardi per circostanze imputabili al committente, allora il rischio passa al committente dal giorno della disponibilità della merce per la spedizione. 5.3 Sono ammesse consegne parziali. 6. Prezzi e pagamenti 6.1 Valgono i nostri prezzi in vigore nel giorno della consegna, più IVA vigente. 6.2 Per le consegne di modiche quantità e/o di modico valore verrà addebitato, qualora la modica quantità o il modico valore non siano dovuti a una consegna parziale, un importo minimo di Euro 10,00 più IVA. Si consiglia pertanto di inoltrare ordini di merce il cui valore superi almeno l’importo suddetto. 6.3 I prezzi si intendono in linea di massima franco stabilimento o magazzino di vendita. Le variazioni di prezzo in tal senso verranno comunicate a parte o espressamente concordate. 6.4 Qualora i pagamenti vengano dilazionati o effettuati in ritardo rispetto agli accordi, potremo addebitare per il periodo di ritardo interessi del 4,0% in più rispetto al tasso di interesse di rifinanziamento della BCE, senza che sia necessaria la messa in mora. Spetta al committente il diritto di dimostrare in modo documentabile un danno minore. 6.5 Ci riserviamo il diritto di effettuare una fornitura in contrassegno. 7. Condizioni di pagamento 7.1 I nostri crediti, salvo diversi accordi scritti, sono dovuti in Euro ed esigibili a 30 giorni dalla data fattura senza sconto. Le fatture per le riparazioni sono pagabili vista fattura netto. La scadenza di pagamento si intende rispettata quando il denaro sia disponibile presso una delle nostre banche. 7.2 L’accettazione di cambiali e assegni avviene soltanto pro solvendo; i costi dello sconto e della riscossione sono a carico del committente. Il pagamento con cambiali deve essere previamente concordato. Per i pagamenti con assegni-cambiali, la riserva di proprietà concordata prosegue fino all’incasso della cambiale. 7.3 In caso di notevole peggioramento della situazione patrimoniale del committente, tutti i crediti esistenti sono immediatamente esigibili. 8. Riserva di proprietà 8.1 Ci riserviamo la proprietà su tutte le merci fornite fino al saldo completo di tutti i crediti a noi spettanti in virtù del presente accordo commerciale e ancora generabili, indipendentemente dal loro fondamento giuridico. Qualora il valore di tutti i diritti di garanzia a noi spettanti superi in misura maggiore al 20% l’ammontare di tutte le spettanze garantite, autorizzeremo, su richiesta del committente, una parte adeguata dei diritti di garanzia quantificabile a nostra discrezione. 8.2 La merce soggetta al riservato dominio potrà essere rivenduta dal committente solo a sua volta con riserva di proprietà e con la consueta prassi commerciale. Detto diritto decade nel caso in cui il committente sospenda il pagamento. Il committente cede a noi sin d’ora tutti i diritti a lui spettanti dalla rivendita, compresi i diritti accessori. I crediti ceduti servono a garantire tutte le spettanze di cui al punto 8.1. Il committente è autorizzato a incassare i crediti ceduti finché detta autorizzazione non venga da parte nostra revocata. Il committente non è autorizzato a disporre del credito in altra guisa, per es. mediante cessione. L’autorizzazione all’incasso decade anche senza esplicita revoca se il committente sospende i suoi pagamenti. In caso di revoca e/o estinzione dell’autorizzazione all’incasso, noi avremo facoltà di incassare i crediti in proprio. Il committente è impegnato a fornirci tutte le informazioni necessarie per l’incasso dei crediti ceduti. Il medesimo si impegna altresì a consegnarci a proprie spese i documenti autenticati relativi alla cessione dei crediti. 8.3 Sono illecite la cessione in pegno o la cessione fiduciaria delle merci fornite. In caso di pegno da parte di terzi, il fornitore dovrà essere immediatamente informato al riguardo. 8.4 Il caso di violazione, con colpa da parte del committente, di obblighi contrattuali fondamentali, con particolare riguardo alla mora nei pagamenti, siamo autorizzati al ritiro della merce a seguito di sollecito e il committente ha l’obbligo di riconsegnarcela. Nel ritirare la merce o nel far valere la riserva di proprietà o nel pegno della merce soggetta a riservato dominio da parte nostra non è insita alcuna rescissione dal contratto, a meno che questo non sia stato da noi espressamente dichiarato. 9. Compensazione 9.1 Il committente potrà compensare i pagamenti a noi spettanti soltanto con quei crediti che siano incontestati o siano stati stabiliti mediante sentenza passata in giudicato. Il medesimo potrà far valere diritti di pegno e di ritenzione nella misura in cui il credito che costituisce la base di detti diritti sia incontestato o sia stato stabilito mediante sentenza passata in giudicato. 9.2 Noi siamo autorizzati a compensare con nostri crediti i crediti spettanti al committente. 10. Garanzia e responsabilità per vizi della fornitura o per mancanza di caratteristiche promesse 10.1 Ci riserviamo il diritto di porre rimedio a consegne difettose mediante riparazione o sostituzione. Il termine di prescrizione delle pretese avanzate per eventuali vizi per la fornitura di beni mobili e/o prestazioni d’opera (ad eccezione di opere murarie) è di mesi dodici a decorrere dall’inizio del termine di prescrizione previsto per legge (passaggio del rischio). 10.2 In caso di reclami, il committente potrà trattenersi pagamenti di adeguato ammontare soltanto se verrà fatto valere un reclamo la cui ammissibilità venga da noi espressamente riconosciuta ovvero sulla cui ammissibilità non possa sussistere alcun dubbio. 10.3 Per la rimozione dei vizi dovrà esserci concesso un lasso di tempo adeguato e dovrà esserci dato modo di rimuoverli. Qualora ciò ci venisse negato, saremo in tal senso esentati dalla prestazione in garanzia. 10.4 Qualora noi lasciamo trascorrere un termine ultimo commisurato senza rimuovere il vizio, il committente potrà pretendere l’annullamento del contratto (trasformazione) ovvero la decurtazione della remunerazione (diminuzione). 10.5 La garanzia non è estesa all’usura naturale ovvero a danni verificatisi a seguito del passaggio del rischio per trattamento scorretto o negligente, eccessiva sollecitazione, mezzi di esercizio inappropriati ovvero a causa di particolari influenze esterne che il contratto non presupponga, nonché a errori di software non riproducibili. Qualora il committente o soggetti terzi apportino modifiche ovvero eseguano interventi di riparazione non a regola d’arte, per detti interventi e per le relative conseguenze non sussiste alcuna garanzia. 10.6 Per le riparazioni, le consegne o le prestazioni a titolo di sostituzione vale un nuovo periodo di garanzia di mesi dodici, che ha validità minima fino alla scadenza del periodo di garanzia originario per l’oggetto della fornitura. La garanzia viene prorogata, per quelle parti che a causa dell’interruzione non possono essere utilizzate per la loro finalità prevista, per l’intera durata dell’interruzione di esercizio dovuta a riparazione, consegna prestazione a titolo di sostituzione. 10.7 Qualora, durante l’esecuzione di un presunto adempimento successivo dovesse emergere che il danno non rientra nell’ambito della nostra garanzia, allora i costi da noi sostenuti saranno a carico del committente. 10.8 Non saremo tenuti a rimuovere vizi qualora il committente non adempia ai propri obblighi di pagamento. 10.9 I termini di cui ai punti 10.1 e 10.5 non valgono qualora la legge prescriva termini più lunghi ai sensi del § 638 BGB *codice civile tedesco*. 10.10 Sono esclusi ulteriori diritti di garanzia del committente nei confronti nostri e dei nostri agenti; punto 11. Perdurano tuttavia invariate responsabilità di altra natura. 11. Responsabilità di altra natura Sono esclusi diritti di risarcimento danni del committente, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, specialmente per inadempimento positivo del contratto, per violazione di obblighi in fase di trattativa contrattuale e per azione illecita. Ciò non vale, secondo la legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, nella misura in cu noi siamo tenuti a rispondere per dolo o negligenza grave, per mancanza di caratteristiche promesse, per lesione della vita, del corpo o della salute ovvero per violazione di obblighi contrattuali fondamentali, ossia di quegli obblighi contrattuali la cui violazione metta a rischio la finalità del contratto. Il risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali fondamentali è tuttavia limitata ai danni prevedibili per questo tipo di contratti, laddove non si configurino dolo o negligenza grave. Alle presenti norme non si associa una modifica dell’onere della prova a svantaggio del committente. 12. Nostro diritto di recesso 12.1 Qualora il committente finisca in mora con i pagamenti nell’ambito del rapporto commerciale con noi ovvero qualora noi veniamo a conoscenza di un notevole peggioramento della sua situazione patrimoniale (con particolare riguardo a provvedimenti di esecuzione forzata nei confronti del committente ovvero di sospensione dei pagamenti), saremo autorizzati, prima di eseguire il contratto, a pretendere una prestazione in garanzia. Se il committente non soddisfa tale pretesa, saremo autorizzati a rescindere il contratto addebitando le spese da noi sostenute. 12.2 Ci spetta altresì il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto rispettando un adeguato termine di preavviso, qualora agiscano su di noi o su un fornitore a monte eventi imprevisti di cui al punto 4.1 e/o l’impossibilità di adempimento del contratto si evidenzi in un secondo momento. 12.3 Non spettano al committente diritti di risarcimento danni per un tale recesso. 13. Luogo di esecuzione e foro competente 13.1 Luogo di esecuzione è 78727 Oberndorf a.N. 13.2 Foro competente è la Pretura di Oberndorf e/o il Landgericht di Rottweil. 13.3 Per i rapporti contrattuali e la loro interpretazione si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione delle norme di collisione e con esclusione delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). 14. Clausola salvatoria Qualora singole disposizioni del contratto e/o delle presenti condizioni generali di vendita dovessero essere inefficaci o ineseguibili, ciò non inficia l’efficacia del contratto né delle restanti disposizioni. In tal caso dovranno essere concordate, tra noi e il committente, norme sostitutive che si avvicinino il più possibile al senso e allo scopo della disposizione venuta meno. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso di eventuali lacune normative. 10/2017